IVA agevolata 4% per disabili (Legge 104)

IVA agevolata 4% per disabili (Legge 104)

Acquisto e vendita

Ultimo aggiornamento:

Aggiornata al maggio 2026. La verifica della spettanza richiede valutazione del singolo titolo (verbale di invalidità, patente speciale): consultare l'Agenzia delle Entrate o un commercialista per il caso specifico.

Cos'è l'IVA agevolata al 4%

Le persone con disabilità riconosciuta possono acquistare un'auto con IVA al 4% (anziché 22%) ai sensi della L. 449/1997, art. 8, che ha modificato la tabella A parte II-bis allegata al DPR 633/72 (legge IVA).

L'agevolazione è valida una sola volta ogni quattro anni (salvo cancellazione dal PRA per perdita totale del veicolo precedente).

Beneficiari

L'IVA al 4% spetta in quattro casistiche, ciascuna con propri requisiti:

  1. Disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti con patente speciale (modificata): in questo caso il veicolo può essere modificato e l'agevolazione si estende anche agli adattamenti.
  2. Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati: spetta anche se il disabile non guida, purché esista vincolo familiare di "fiscalmente a carico" o autonoma giustificazione documentale.
  3. Disabili psichici o mentali con indennità di accompagnamento: spetta anche se il disabile non guida.
  4. Non vedenti e sordi: spetta anche se non guidano.

Limite di cilindrata e di motore

Il veicolo agevolabile deve rispettare i limiti del DPR 633/72:

  • Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo (massimo 9 posti).
  • Cilindrata massima: 2.000 cm³ benzina, 2.800 cm³ diesel.
  • Per le auto elettriche e ibride: limite di 150 kW di potenza.

Vincolo di possesso

L'auto agevolata non può essere venduta o donata nei 2 anni successivi all'acquisto, salvo casi di forza maggiore. La cessione anticipata fa perdere il beneficio: occorre rimborsare la differenza tra IVA piena e IVA agevolata.

Documentazione necessaria

Documenti da consegnare alla concessionaria:

  1. Verbale della commissione medica integrata ASL (o documento equivalente con riconoscimento dell'invalidità ai sensi della L. 104/1992).
  2. Per i casi 1) (motori): patente speciale o certificato medico rilasciato dalla commissione medica locale che attesti i requisiti di adattamento.
  3. Codice fiscale del beneficiario.
  4. Se l'auto è intestata a un familiare: certificato di stato di famiglia o autocertificazione, e documentazione che attesti la "fiscalmente a carico" del disabile (CU, ultimo 730/Redditi PF).
  5. Eventuale dichiarazione che l'auto sarà utilizzata "in via prevalente" a favore del disabile.

Detrazione IRPEF al 19%

Oltre all'IVA al 4%, è prevista una detrazione IRPEF del 19% sull'acquisto, ai sensi dell'art. 15 del TUIR (DPR 917/86). Caratteristiche:

  • Tetto di spesa: 18.075,99 €.
  • Importo massimo della detrazione: 18.075,99 × 19% = circa 3.434 €.
  • Va indicata in dichiarazione dei redditi nell'anno di acquisto (o ripartibile in 4 quote annuali costanti).
  • Si applica anche all'acquisto di auto usate, non solo nuove.

Esenzione bollo e imposta di trascrizione

Le auto intestate (o a "fiscalmente a carico" del) disabile L.104 sono esenti dal pagamento del bollo auto e dall'IPT (imposta provinciale di trascrizione) ai sensi dell'art. 8 della L. 449/1997 e dell'art. 1, comma 36, della L. 296/2006. L'esenzione bollo è gestita dalle Regioni: la richiesta va inoltrata all'ufficio tributi regionale entro i termini stabiliti localmente.

Procedura operativa in concessionaria

  1. Verifica preliminare della documentazione del cliente.
  2. Emissione fattura con IVA al 4% (codice operazione conforme al DPR 633/72 tabella A parte II-bis).
  3. Invio telematico della fattura all'Agenzia delle Entrate.
  4. Conservazione di una copia dei documenti per controlli successivi.

Cumulabilità

L'IVA al 4% è cumulabile con l'Ecobonus statale e con bandi regionali sulla mobilità delle persone con disabilità. Verificare le specifiche del decreto vigente.

Riferimenti

Domande frequenti