Quando cambiare gli pneumatici: profilo TWI 1.6mm e regole

Quando cambiare gli pneumatici: profilo TWI 1.6mm e regole

Pratiche tecniche

Ultimo aggiornamento:

Aggiornata al maggio 2026. La verifica della conformità dei pneumatici va fatta dall'officina: questo testo offre il quadro normativo e i criteri operativi.

Limite legale del battistrada

L'art. 79 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), completato dal regolamento di attuazione (DPR 495/1992) e dalle direttive europee, impone una profondità minima del battistrada di 1,6 mm sull'intera fascia di rotolamento per i veicoli a motore. Sotto questa soglia il pneumatico è considerato non conforme e la circolazione è soggetta a sanzione.

Il TWI: indicatore di usura

Il TWI (Tread Wear Indicator) è un piccolo rilievo presente nelle scanalature principali del battistrada. Quando il battistrada si appiattisce fino al livello del TWI, la profondità residua è esattamente 1,6 mm. La sigla "TWI" è incisa sulla spalla del pneumatico per individuare la posizione dei rilievi.

Profondità "consigliata" vs. profondità "legale"

Il limite di 1,6 mm è il minimo legale. Numerosi test indipendenti (TÜV, ADAC, Touring) e le associazioni di settore raccomandano di sostituire il pneumatico già a 3 mm su gomme estive e a 4 mm su gomme invernali, perché sotto queste soglie si degradano sensibilmente:

  • Spazio di frenata sul bagnato.
  • Aderenza laterale in curva.
  • Resistenza all'aquaplaning.

Si tratta di indicazioni prudenziali, non di obblighi.

Etichetta europea

Il Regolamento UE 661/2009, sostituito e ampliato dal Reg. UE 2020/740, impone l'etichetta energetica per gli pneumatici nuovi venduti nell'Unione. L'etichetta indica:

  • Resistenza al rotolamento (consumo carburante): scala A-E.
  • Aderenza sul bagnato: scala A-E.
  • Rumore esterno di rotolamento (in dB e classi A-C).
  • Performance su neve e ghiaccio (icone 3PMSF, ice-grip), nel nuovo regolamento.

L'etichetta è un confronto: a parità di misura aiuta a scegliere modelli più efficienti, sicuri sul bagnato e silenziosi.

Pneumatici invernali e obbligo

L'obbligo di pneumatici invernali (oppure catene a bordo) è disposto da ordinanze locali ai sensi dell'art. 6 del Codice della Strada. La direttiva applicativa MIT del 2013 (e successive) prevede:

  • Periodo standard di obbligo: 15 novembre - 15 aprile (con possibilità di anticipo dal 15 ottobre o posticipo fino al 15 maggio).
  • Marcatura ammessa: M+S (mud and snow), M.S, M&S; per nuove omologazioni l'icona 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake) garantisce performance certificata su neve.
  • Codice di velocità del pneumatico invernale può essere inferiore di una classe rispetto alla carta di circolazione, purché non inferiore a "Q" (160 km/h), con tolleranza fino a "M" (130 km/h) per pneumatici M+S.

Età del pneumatico

Il pneumatico invecchia anche se non usato. La normativa europea sulle revisioni (e in passato la Direttiva 2014/45/UE) e la prassi della filiera raccomandano la sostituzione di pneumatici con oltre 10 anni di età a prescindere dallo stato visivo del battistrada. La data di produzione si legge sul DOT presente sulla spalla: gli ultimi quattro numeri indicano settimana e anno (es. "3221" → 32ª settimana del 2021).

Pressione di gonfiaggio

La pressione corretta è indicata nella targhetta del costruttore (sportellino del bocchettone carburante o montante portiera lato guida). Una pressione errata:

  • Bassa: aumenta consumo, surriscalda il pneumatico, accelera l'usura sui bordi.
  • Alta: riduce confort, accelera l'usura al centro del battistrada, peggiora aderenza in curva.

Verifica mensile a freddo (almeno 2 ore di sosta).

Quattro stagioni: utili o no

I pneumatici "all season" omologati 3PMSF soddisfano l'obbligo invernale. Sono un compromesso: aderiscono meno bene di pneumatici dedicati nelle condizioni estreme (neve fresca / asfalto rovente). Per percorrenze annue medie sotto i 15.000 km e clima temperato sono spesso adottati come soluzione pratica.

Riferimenti normativi

Domande frequenti